Statuto

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Art. 1
E’ costituita in Salerno una associazione professionale di categoria denominata Centro d’Iniziativa Democratica degli Insegnanti (C.I.D.I.) di Salerno. L’associazione opera nel territorio di Salerno e della sua provincia e può estendere la sua attività a tutto il territorio della Repubblica.


Art. 2
Il C.I.D.I. è una associazione democratica senza fini di lucro, che, nel quadro dei valori di libertà, eguaglianza e partecipazione sanciti dalla costituzione della Repubblica, persegue i seguenti scopi: promuovere l’innovazione pedagogico-didattica; elevare e perfezionare la professionalità degli operatori scolastici e della formazione; operare per il rinnovamento delle strutture, dei contenuti e delle metodologie educative al fine di incidere sul sistema scolastico e formativo, inteso come fattore di progresso e di crescita della società.


Art. 3
Per la realizzazione di tali scopi l’associazione si propone di intervenire con iniziative e compiti specifici nel campo della ricerca culturale e scientifica, della didattica, dell’aggiornamento e del perfezionamento del personale docente e dirigente; della sperimentazione; degli organismi di partecipazione sociale al governo della scuola; della pubblicazione e della diffusione di studi ricerche, documenti e ogni altro materiale; nella promozione e conduzione di una scuola di counselling, orientata alla formazione e alla specializzazione nell’ambito delle scienze umane, del counselling e della psicologia organizzando lezioni in aula, congressi, convegni, seminari e altre attività divulgative, culturali e scientifiche, offerte a tutti i soci interessati.
L’associazione assume ogni altra iniziativa idonea al raggiungimento dei propri fini statutari.


Art. 4
L’associazione promuove e stabilisce rapporti con le scuole, gli organi collegiali, l’amministrazione scolastica, la Regione, gli enti locali, le forze politiche e sociali, le associazioni, i massmedia. In particolare l’associazione si collega con gli altri CIDI che operano nel territorio nazionale e partecipa alle strutture del loro coordinamento nelle forme che si sono stabilite di concerto.


Art. 5
Possono essere soci gli insegnanti e quanti, persone fisiche, associazioni, enti, istituzioni, direttamente o indirettamente, svolgono la loro opera nel campo dell’educazione scolastica e della formazione. Le domande di adesione vanno indirizzate al Consiglio Direttivo e comportano l’accettazione senza riserve delle norme del presente statuto. Contro la delibera di non accettazione di adesione è ammesso il ricorso all’assemblea generale dei soci, che decide a maggioranza. Le dimissioni vanno indirizzate al Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo delibera l’esclusione per comportamento contrario o comunque dannoso agli scopi dell’associazione. Contro il provvedimento di esclusione è ammesso il ricorso all’assemblea generale dei soci, che decide a maggioranza. L’adesione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.


Art. 6
Gli associati sono tenuti al pagamento della quota sociale deliberata dall’assemblea. Le quote non sono rimborsabili in nessun caso, non sono trasmissibili per atto tra vivi né rivalutabili.


Art. 7
Sono organi dell’associazione:
– l’Assemblea generale dei soci;
– il Consiglio Direttivo;
– il Presidente;
– la Segreteria.


Art. 8
L’assemblea generale dei soci è convocata dal Consiglio Direttivo e si riunisce almeno due volte l’anno in sessione ordinaria per la programmazione delle attività e il consuntivo.
L’assemblea generale dei soci:
a) delibera sulle linee generali dell’associazione per il raggiungimento dei fini statutari;
b) stabilisce la quota associativa annuale;
c) elegge il Consiglio Direttivo;
d) approva il rendiconto economico e finanziario presentato dal Consiglio Direttivo;
e) decide sui ricorsi contro i provvedimenti di esclusione e di non accettazione adottati dal Consiglio Direttivo;
f) delibera su ogni altra questione posta all’ordine del giorno dal Consiglio Direttivo o su richiesta preventiva di almeno un decimo dei soci.

Detta richiesta deve pervenire al Consiglio Direttivo in tempo utile per farne menzione nella lettera di convocazione dell’assemblea.
L’assemblea generale dei soci si riunisce ogni volta che lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo o ne sia chiesta la convocazione da almeno un quinto dei soci.
Hanno diritto di partecipare alle assemblee tutti i soci iscritti in regola con il pagamento delle quote associative.
Le associazioni, fondazioni, enti e istituzioni di cui al precedente art. 5 partecipano con un rappresentante che ha diritto a un solo voto.
I soci impediti a intervenire hanno diritto di farsi rappresentare nell’assemblea, mediante delega scritta, da altri soci, ciascuno dei quali non può essere portatore di più di due deleghe.
L’assemblea è straordinaria se è convocata per le modifiche allo statuto sociale o per deliberare lo scioglimento dell’associazione.
L’assemblea è convocata mediante avviso scritto inviato a ciascun socio a mezzo raccomandata o mediante fax o e-mail almeno otto giorni prima del giorno fissato per la riunione.
La seconda convocazione avviene a distanza di un’ora.
L’assemblea sia ordinaria che straordinaria è valida in prima convocazione quando vi intervengano la metà più uno degli associati; in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera sempre a maggioranza assoluta dei soci presenti.


Art. 9
Il Consiglio Direttivo costituito da un minimo di cinque a un massimo di sette membri, è eletto dall’assemblea generale dei soci.
Dura in carica tre anni e può essere rieletto.
Ha le seguenti competenze:
a) elegge il Presidente e se lo ritiene opportuno un Vice Presidente;
b) elegge la Segreteria;
c) stabilisce il programma delle attività sulla base delle linee fissate dall’assemblea generale dei soci;
d) designa i responsabili dei vari settori e attività;
e) ratifica i provvedimenti adottati dal Presidente in caso di comprovata urgenza di cui al successivo articolo 10 lettera e);
f) autorizza il Presidente a stare in giudizio, a stipulare contratti, convenzioni e ogni altro tipo d’accordo per l’attuazione dei fini statutari;
g) convoca l’assemblea generale dei soci;
h) propone all’assemblea le modifiche al presente statuto;
i) designa anche al di fuori del proprio seno uno o più delegati al coordinamento nazionale del CIDI di cui all’art. 4;
l) decide sull’ammissione o l’esclusione dei soci;
m) amministra i fondi dell’associazione;
n) redige il rendiconto economico e finanziario;
o) riferisce all’assemblea generale dei soci sull’attività svolta;
p) adotta ogni altra delibera occorrente per il funzionamento dell’associazione.

Il Consiglio Direttivo si riunisce su iniziativa del Presidente e quando lo richiede un terzo dei soci componenti.
La riunione è legale quando è presente metà più uno dei membri in carica.
Le delibere sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti, salvo quando specifiche norme non prevedano maggioranze diverse.


Art. 10
Il Presidente
a) ha la legale rappresentanza dell’associazione;
b) convoca e presiede le sedute del Consiglio Direttivo;
c) provvede all’esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo, avvalendosi dei responsabili di cui alla lettera d) del precedente articolo 9;
d) cura i rapporti con l’esterno;
e) adotta in caso di comprovata urgenza i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo e li sottopone alla ratifica del consiglio medesimo nella prima riunione successiva al provvedimento;
f) stipula, in nome dell’associazione e su autorizzazione del Consiglio Direttivo, contratti, convenzioni e accordi.

Nella prima votazione per l’elezione del Presidente è prescritta la maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio Direttivo; nella successiva votazione è sufficiente la maggioranza relativa.
In caso di assenza o impedimento del Presidente, tutte le sue funzioni sono assunte dal vice Presidente, se eletto, ovvero dal consigliere più anziano per età anagrafica.


Art. 11
La Segreteria, composta da non più di tre membri eletti dal Consiglio Direttivo nel proprio seno, coadiuva il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni e si occupa in particolare dei compiti bibliografici, di stampa e propaganda e di organizzazione amministrativa.


Art. 12
Le cariche e gli incarichi sono gratuiti. Il Consiglio Direttivo può solo stabilire eventuali rimborsi spese.


Art. 13
Il Consiglio Direttivo, qualora il numero dei suoi componenti scenda al di sotto di quello fissato può cooptarne altri in misura non superiore a un terzo di quelli eletti dall’assemblea generale dei soci e che saranno sottoposti a ratifica dell’assemblea immediatamente successiva.
Le votazioni per la cooptazione avvengono con le modalità previste per l’elezione del Presidente nel penultimo comma del precedente articolo 10.


Art. 14
Il fondo sociale è costituito da:
– le quote associative;
– i contributi volontari dei soci;
– i contributi e le donazioni dei terzi;
– le entrate straordinarie.

E’ vietata la distribuzione anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione, nonché fondi riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.


Art. 15
In caso di scioglimento l’assemblea delibera con la maggioranza prevista dall’art. 8 sulla devoluzione del patrimonio ad altre associazioni con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3 comma 190 L. 23.12.1996 N. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.


Art. 16
Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme del codice civile e alle leggi in materia.
Il presente statuto, approvato all’unanimità dall’Assemblea straordinaria dei soci in data 21/08/2014 sostituisce il precedente statuto, registrato il 30 dicembre 1998 al n. 28772 dell’Ufficio Registro AA.CC. di Salerno.